Criteri di detrazioni per le prestazioni rese da massiofisioterapista

In virtù di una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.17/2015 , ha chiarito che sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un massofisioterapista con formazione triennale, con diploma conseguito entro il 17 marzo 1999.

In particolare l’Agenzia chiarisce che il diploma è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista e di conseguenza:

  • i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel D.M del 29 marzo 2011;
  • le prestazioni rese da detti soggetti sono detraibili ex art.15 comma 1, anche in assenza di una specifica prescrizione medica.
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