Le adesioni al Caf Confsal, per la raccolta dei modelli 730, è consentita solo previa verifica dei requisiti di seguito riportati.
La raccolta pratiche per conto del CAF Confsal può essere effettuata da:
- Professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (esempio: ragionieri iscritti all’albo) o dei consulenti del lavoro (condizione verificata anche per gli studi professionali in forma associata qualora almeno uno dei soci possieda il titolo);
- Tributaristi iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli delle Camere di Commercio;
- Associazioni sindacali: gli addetti alla raccolta debbono essere lavoratori dipendenti o pensionati iscritti a uno dei sindacati della Confsal;
- I Centri Elaborazione dati costituiti sotto forma di società di persone (s.n.c. s.a.s.) o di capitali (s.r.l., S.p.a., società cooperative) o di ditte individuali, i liberi professionisti diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1 e 2 (avvocati, geometri, tributaristi e altri professionisti iscritti alla Gestione separata Inps) e gli altri Enti di tipo associativo, solo se il Responsabile è un soggetto di cui ai punti 1 o 2 ovvero se è un dipendente del Centro, in possesso dei crediti formativi necessari a ricevere l’Attestazione del CAF, appositamente distaccato alle attività CAF tramite apposita lettera di distacco fornita dal CAF.
- Personale del CAF CONFSAL nazionale distaccato presso una determinata sede (assunzione Co.co.co. Collaboratori coordinati.
Richiedi informazioni per aderire
Dal 2015, a seguito di quanto stabilito dall’ art. 35 del D.L.g.s. 175/2014, non è possibile per il CAF convenzionare soggetti diversi da quelli sopra indicati e segnatamente professionisti iscritti in Albi diversi da quelli indicati al punto 1 (ad esempio avvocati, geometri), tributaristi o professionisti non iscritti a nessun albo (ad esempio quelli iscritti alla gestione separata INPS), ditte individuali (CED) o società ed Enti vari (associazioni). Pertanto presso tali ultimi soggetti la raccolta è possibile solo se il CAF distacca propri collaboratori coordinati e continuativi o se il Centro ha almeno un dipendente da distaccare alle attività (v.punto 4).
Dal 2019, a seguito di quanto stabilito dal Decreto 6 dicembre 2018 pubblicato in GU n.295 del 20/12/2018, qualsiasi soggetto ad esclusione di quelli indicati ai punti 1 e 2, deve aver maturato i crediti formativi nella quantità sopra indicata necessari per ricevere l’Attestazione da parte del CAF prima dell’inizio delle attività di assistenza fiscale al fine di poter svolgere tale attività in nome e per conto del CAF che rappresenterà.
A partire dalla campagna fiscale 2019 pertanto, il possesso di adeguati titoli formativi diviene parte sostanziale e obbligatoria per individuare gli operatori e gli addetti che possono essere autorizzati dal CAF a svolgere le attività di assistenza fiscale presso le SP (Sedi Periferiche) ovvero presso i CdR (Centri di Raccolta) aderenti al CAF.
Requisiti per le adesioni al centro raccolta CAF
I requisiti dei soggetti interessati all’ apertura di un centro raccolta pratiche CAF sono quelli elencati di seguito.
- I Professionisti (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro) devono:
– comunicare il codice attività Istat;
– comunicare la partita Iva;
– comunicare l’Ordine presso il quale sono iscritti (circondario e numero di iscrizione);
– inviare copia del documento di identità;
– inviare copia del codice fiscale. - I Tributaristi devono:
– comunicare il codice attività Istat;
– comunicare la partita Iva;
– comunicare data, numero di iscrizione e Camera di Commercio nel cui ruolo essi sono iscritti;
– inviare copia del documento di identità;
– inviare copia del codice fiscale/tessera sanitaria. - Le Associazioni sindacali devono:
– Deve aver conseguito e quindi deve produrre la Certificazione dei crediti formativi maturati ovvero dell’attestazione rilasciata dal un CAF;
– inviare dichiarazione del Sindacato aderente alla Confsal che attesta che l’Operatore è iscritto al Sindacato;
– inviare un’autocertificazione dell’operatore che dichiara di essere lavoratore dipendente ovvero pensionato; – inviare copia del documento dell’Operatore;
– inviare copia del codice fiscale/tessera sanitaria dell’Operatore. - I Centri Elaborazione dati società o ditta individuale e altri soggetti devono:
– comunicare partita Iva;
– inviare copia del documento identità del titolare/legale rappresentante;
– inviare copia del codice fiscale/tessera sanitaria del titolare/legale rappresentante;
– inviare copia della visura camerale non antecedente di tre mesi (solo per CED, ditte individuali e
società);
Inoltre se il responsabile è un libero professionista iscritto all’albo o al ruolo:
– inviare copia del documento identità del responsabile iscritto all’Ordine o al Ruolo;
– inviare copia del codice fiscale/tessera sanitaria del responsabile iscritto all’Ordine o al Ruolo;
– comunicare numero di iscrizione e Ordine o Ruolo di appartenenza.
Ovvero se il responsabile è un dipendente del Centro:
– Produrre Certificazione dei crediti formativi maturati ovvero attestazione rilasciata dal un CAF;
– inviare la lettera di distacco (che viene generata in area riservata del CAF) firmata dal titolare del Centro
e dal dipendente;
– inviare copia documento di identità del dipendente;
– inviare copia del codice fiscale/tessera sanitaria del dipendente. - Anche per i soggetti di cui al punto 5 – occorre in applicazione al decreto 6 dicembre 2018, la verifica del
possesso dei crediti formativi ovvero attestazione rilasciata da un CAF.